Società odontoiatriche di capitale: ANDI al Ministero dello Sviluppo Economico

Società odontoiatriche di capitale

Incontro promosso da ANDI.

Si è tenuto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) un incontro con il Dott. Marco Maceroni e il Dott. Gian Marco Spanò della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Per ANDI erano presenti il Vice Presidente Vicario Nazionale Dott. Mauro Rocchetti ed il consulente legislativo dell’Associazione Dott. Pasquale Quaranta.

L’incontro era stato promosso da ANDI con la finalità di avere chiarimenti sulla complessa materia dell’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, con particolare riguardo alla circolare esplicativa del 23 dicembre 2016, emanata proprio da questa direzione su una richiesta di chiarimento formulata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.

Ringraziamo la Direzione del MISE per la disponibilità e la chiarezza mostrate.

La materia è tecnicamente molto complessa ed articolata, sono molteplici le norme di riferimento, basti citare ad esempio l’art 24 della Legge 266/1997 (Decreto Bersani 1), il Decreto Legislativo 266 del 1997 (Decreto Bersani 2), la Legge 183/2011 che all’art. 10 ha previsto la possibilità della costituzione della società tra professionisti (STP) le cui norme attuative sono state emanate con il Decreto regolamentare n. 34 dell’8 febbraio 2013, oltre a tutte le norme sulla fiscalità.

Fatto salvo la possibilità di esercitare l’attività odontoiatrica secondo i modelli associativi o societari preesistenti (art. 10 c. 9 della 183/2011), come ad esempio lo studio associato, e questo già complica non poco il quadro interpretativo, l’unica modalità ad oggi consentita per l’esercizio dell’attività odontoiatrica (attività professionale protetta) in forma societaria è quella della Società tra Professionisti (STP) in relazione all’art.10 della Legge 183/2011.

Nella STP ci deve essere una prevalenza dei soci–professionisti, iscritti quindi all’albo, sia numericamente che di partecipazione al capitale, tale da determinare almeno la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Tale società non si iscrive alla Camera di Commercio ma all’Ordine territorialmente competente, l’oggetto societario esclusivo deve essere l’esercizio dell’attività regolamentata dall’Ordine di appartenenza e i soci-professionisti di tale società possono svolgere attività odontoiatrica e quindi nel nostro caso avere il diritto alla fatturazione in esenzione d’IVA con emissione di parcella sanitaria con bollo (art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972).

Le cosiddette “Società Struttura”, le “cliniche” per intenderci, possono organizzare strutture odontoiatriche, ma i soci di tali società non possono però direttamente esercitare l’odontoiatria, dovendosi avvalere dell’apporto di Professionisti iscritti agli Albi professionali, ai quali possono offrire la struttura, l’organizzazione ed i mezzi per l’esercizio professionale stesso.

Queste società hanno l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, anche per le cosiddette unità territoriali, e non possono emettere parcelle in esenzione d’IVA.

Resta comunque da chiarire il nodo della corretta applicazione dell’art 9 c. 2 della Legge 175/92 che consente solamente agli iscritti agli Albi professionali la possibilità di acquistare materiale e strumentazione odontoiatrica.

Non pretendiamo certamente di aver risolto la “intrigata” materia, ci sono ancora troppi nodi da sciogliere, molti aspetti normativi da far “combaciare”, ma sicuramente un momento di chiarezza è stato fatto, vigileremo a questo punto sul territorio affinché vengano rispettate le norme e eventualmente agiremo segnalando agli Organi di Vigilanza eventuali abusi.

Fonte: https://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/societa-odontoiatriche-di-capitale-andi-al-ministero-dello-sviluppo-economico/

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